VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128 (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013), recante misure
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in
particolare l'articolo 19, comma 2;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado;
VISTO la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante
riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per industrie artistiche, dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
268, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca
scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e
musicale;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante codice in materia di protezione dei dati
personali;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante codice dell'amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n.
212, recante abrogazione di disposizioni legislative statali, a
norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 dicembre
2005, n. 246, che ha abrogato, tra l'altro, la legge 19 marzo 1955,
n. 160 "norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo
delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica,
scientifica, magistrale e tecnica";
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo, e in particolare l'articolo 8, comma 1;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
28 febbraio 2003, n. 132, concernente regolamento recante criteri
per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre
1999, n. 508;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 212, concernente regolamento recante disciplina
per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e i relativi
decreti attuativi;
SENTITE le organizzazioni
sindacali;
D E C R E T A
Art. 1
Oggetto
1. Sono costituite, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del
decreto-legge n. 104 del 2013, apposite graduatorie nazionali utili
per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti dei
posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente
delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21
dicembre 1999, n. 508.
2. Ai fini dell'inserimento del personale docente nelle
graduatorie nazionali di cui al comma 1, si procede secondo quanto
prescritto nel presente decreto.
Art. 2
Soggetti ammessi
1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2,
comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 1 il personale
docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato
nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d'istituto
costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del
presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall'anno accademico
2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto
di collaborazione, ai sensi dell'articolo 273 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di
collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia
contrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si
considera anno accademico l'aver svolto 180 giorni di servizio con
incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di
cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili
i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per
legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di
lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito
dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli
esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E'
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 489 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato
dall'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.
124.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per
i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre
tipologie contrattuali, si considera anno accademico l'aver svolto
almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di
secondo livello.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti minimi di ammissione di cui
all'articolo 2, devono possedere, alla data di scadenza dei termini
di presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali di
ammissione:
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, oltre a possedere tutti i
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere
dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di
provenienza.
3. Non possono partecipare alla procedura:
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
Art. 4
Costituzione delle graduatorie
1. Il candidato che abbia maturato almeno tre anni accademici di
insegnamento, come previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, può
produrre domanda di inserimento per la graduatoria nazionale per la
quale abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione
nella relativa graduatoria d'istituto. Per concorso selettivo si
intende qualsiasi procedura selettiva che abbia dato luogo alla
costituzione di una graduatoria utile all'attribuzione di incarichi
di insegnamento, compresi quelli nei corsi del previgente
ordinamento nonché dei corsi accademici di primo e di secondo
livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 508
del 1999.
2. Il candidato, per ogni tre anni accademici di effettivo
insegnamento, può produrre domanda di inserimento anche in altra
graduatoria nazionale, per la quale abbia comunque superato un
concorso selettivo ai fini dell'inclusione nella relativa
graduatoria d'istituto e purché abbia svolto attività di
insegnamento, secondo quanto stabilito dal presente articolo, nella
materia per la quale chiede l'inserimento in graduatoria.
3. Fermi restando i requisiti di cui ai commi 1 e 2, qualora il
candidato abbia maturato il requisito dei tre anni di insegnamento
in materie diverse, l'inserimento nelle graduatorie nazionali
avviene per quell'insegnamento per il quale il candidato abbia
prestato la maggioranza del servizio.
4. Qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni
accademici ciascuno su materie diverse senza che sia possibile
individuare la maggioranza del servizio prestato, l'inserimento
avviene nella graduatoria nazionale scelta dallo stesso candidato
tra le diverse materie di insegnamento prestato.
5. Qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni
di insegnamento in materie prima ricomprese in un'unica classe di
concorso, poi scorporata per effetto di quanto previsto dai decreti
attuativi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212 in nuovi settori disciplinari, lo stesso è inserito
nella graduatoria nazionale dal medesimo scelta, ovvero in più
graduatorie nazionali per le rispettive materie, fermo restando
quanto stabilito nei commi precedenti. Nel caso in cui il servizio
sia stato reso in una materia prima costituente un'unica classe di
concorso e poi la stessa sia stata ricondotta in altro settore
disciplinare, il candidato può utilizzare il servizio prestato
nella vecchia classe di concorso ai fini dell'inserimento nella
graduatoria relativa al nuovo settore disciplinare.
Art. 5
Modalità e termini per la presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione deve essere redatta sulla base del
modello di cui all'Allegato A, deve essere indirizzata alla
competente istituzione, così come individuata nella tabella di cui
all'Allegato C, e presentata entro e non oltre il 31 luglio
2014.
2. La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive ivi
indicate deve essere presentata con le modalità telematiche
indicate al comma 3, fatto salvo quanto previsto al successivo
articolo 6, comma 5.
3. La presentazione delle domande si articola in due fasi
successive:
4. Nel modello di domanda (allegato A) devono essere
dichiarati:
5. Ogni eventuale successiva variazione rispetto a quanto
dichiarato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata
alla competente istituzione. L'istituzione non assume alcuna
responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di
dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva
comunicazione di variazione, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
6. In ogni istituzione, sede di svolgimento della procedura, è
nominato ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n.
241, il responsabile del procedimento che ne assicura il corretto
svolgimento nel rispetto della normativa vigente.
Art. 6
Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione (Allegato
A)
1. I candidati devono dichiarare:
a) il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero inclusione
nelle graduatorie di istituto e tre anni accademici di
insegnamento;
b) titoli di servizio, di studio e culturali.
2. I titoli di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo devono essere posseduti dal candidato entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2. Gli ulteriori titoli di cui alla lettera b) devono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'articolo 5.
3. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità
personali dei candidati sono soggette, da parte della competente
istituzione, a idonei controlli, anche a campione, circa la
veridicità delle stesse.
4. Non è consentito ai candidati far riferimento a domande o
dichiarazioni prodotte in altre procedure.
5. I titoli relativi alla riserva dei posti o alla preferenza
nelle graduatorie in caso di parità di punteggio devono essere
posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda, fermo restando l'obbligo di
presentazione in modalità cartacea, entro gli stessi termini,
direttamente all'istituzione dove è stata presentata la domanda,
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con
rilascio di ricevuta o tramite PEC, di certificazioni sanitarie
attestanti diritti di riserva o di precedenza nonché i servizi
prestati nelle istituzioni di pari livello, statali o riconosciute,
dei paesi appartenenti all'Unione Europea.
Art. 7
Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla
procedura
1. E' inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla
procedura la domanda che sia stata presentata oltre il termine
perentorio previsto dall'articolo 5.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di
ammissione di cui agli articoli 2 e 3.
3. L'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e
segnalazione da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, dal
Direttore generale competente in materia di alta formazione
artistica, musicale e coreutica con provvedimento motivato, che può
essere emesso in qualsiasi fase della procedura. In tali casi, i
Presidenti delle Commissioni formalizzano alla Direzione generale
competente in materia di AFAM l'elenco dei candidati distinti per
disciplina, per i quali sussistono i motivi di esclusione
indicando, a fianco di ciascun nominativo, le cause specifiche di
esclusione e inviando copia della domanda e della relativa
documentazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Art. 8
Commissioni
1. Le commissioni, con il compito di valutare i titoli di studio,
culturali e di servizio, preposte alla formazione delle graduatorie
di cui all'articolo 1 sono costituite dal Direttore amministrativo,
in qualità di Presidente, dell'Istituzione competente per
insegnamento, come individuata nell'allegato C, da un docente di
ruolo indicato dal Consiglio Accademico e, su indicazione del
Direttore amministrativo, da un componente dell'ufficio
amministrativo con qualifica non inferiore a assistente, che svolge
anche le funzioni di segretario. Qualora nell'Istituzione non sia
presente il Direttore amministrativo (EP2), la commissione è
regolarmente costituita con il Direttore di ragioneria (EP1).
2. Le commissioni redigono i processi verbali di tutte le
operazioni svolte, firmati da tutti i componenti la
commissione.
Art. 9
Valutazione dei titoli di servizio, di studio e
culturali
1. La valutazione dei titoli di servizio e dei titoli di studio e culturali è effettuata dalla commissione sulla base delle seguenti indicazioni:
A) Titoli di servizio:
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI |
PUNTEGGIO |
a) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 fino a 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame: |
punti 2,40 |
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in aggiunta
ai 180 giorni richiesti quale requisito minimo, prestati con
contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di
cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al
raggiungimento del requisito minimo per l'inserimento nelle
graduatorie nazionali: |
punti 0,60 |
c) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l'inserimento nelle graduatorie nazionali: |
punti 0,60 |
d) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale per almeno 125 ore: |
punti 1,20 |
e) per ogni frazione superiore alle 15 ore in aggiunta alle 125 ore previste quale requisito minimo, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo: |
punti 0,30 |
f) per ogni frazione superiore a 15 ore, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l'inserimento nelle graduatorie nazionali: |
punti 0,30 |
Il servizio prestato all'estero è valutato qualora svolto presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità europea. 2) Servizio prestato in una delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l'inserimento. E' valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale: |
|
a) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 fino a 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame: |
punti 1,20 |
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in aggiunta ai 180 giorni richiesti quale requisito minimo, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo per l'inserimento nelle graduatorie nazionali: |
punti 0,30 |
c) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l'inserimento nelle graduatorie nazionali: |
punti 0,30 |
d) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale per almeno 125 ore: |
punti 0,60 |
e) per ogni frazione superiore alle 15 ore in aggiunta alle 125 ore previste quale requisito minimo, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo: |
punti 0,15 |
f) per ogni frazione superiore a 15 ore, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l'inserimento nelle graduatorie nazionali: |
punti 0,15 |
Il servizio prestato all'estero è valutato qualora svolto presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità europea. In relazione alla valutazione dei titoli di
servizio si evidenzia che: |
B) Titoli di studio e culturali:
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI |
PUNTEGGIO |
1) diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello di Conservatorio, di Istituto superiore di studi musicali ex pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale o legalmente riconosciuta, di Accademia nazionale di Danza e di Arte drammatica o di Istituto superiore per le industrie artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello dell'Unione europea, nonché laurea magistrale: |
punti 4,00 |
2) diploma accademico di I livello di Conservatorio, di
Istituto superiore di studi musicali non statale ex pareggiato, di
Accademia di Belle Arti statale o legalmente riconosciuta, di
Accademia nazionale di Danza e di Arte drammatica, o di Istituto
superiore per le industrie artistiche, o titolo equipollente
rilasciato da istituzioni di pari livello dell'Unione europea,
nonché laurea triennale Tale titolo può essere valutato solo in assenza del titolo indicato al punto 1). Per istituzione di pari livello dell'Unione europea si intende l'istituzione che rilascia titoli corrispondenti a quelli italiani. Il diploma rilasciato dalla istituzione straniera deve recare la traduzione italiana ed essere corredato da un certificato o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all'estero. |
punti 3,00 |
3) per ogni altro diploma aggiuntivo di cui ai punti 1) e 2) |
punti 2,00 |
4) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato
dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. a) per l'insegnamento cui si riferisce la graduatoria: b) per ogni insegnamento diverso: |
|
5) dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali: |
punti 2,00 |
6) per ogni altro titolo di specializzazione, master di I o II livello, perfezionamento post lauream, per ogni Master di I livello rilasciato dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per ogni Master di II livello e/o corso di specializzazione biennale rilasciato dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica: |
punti 2,00 |
Art. 10
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie
1. Le Commissioni inseriscono i dati e le dichiarazioni indicate
nelle domande sul sistema informatico del CINECA che rilascia, a
tal fine, apposita funzione. Terminato l'inserimento, il sistema
elabora i punteggi secondo le indicazioni di cui all'articolo 9 e
forma graduatorie nazionali provvisorie per ciascun insegnamento
che sono rese pubbliche sul sito internet www.istruzione.it nonché
sul sito http://afam.miur.it e sui siti delle istituzioni, entro il
25 settembre 2014.
2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie sul sito internet istituzionale del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ciascun
interessato può presentare reclamo scritto alla Commissione
competente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.
In caso di accoglimento del reclamo, la Commissione procede alla
rettifica della graduatoria; la Commissione può inoltre procedere
anche d'ufficio alla rettifica della stessa.
3. Decorso tale termine, le Commissioni istituite per ciascun
insegnamento trasferiscono le graduatorie alla Direzione generale
competente in materia di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, che approva in via definitiva le graduatorie e le
pubblica sul sito internet www.istruzione.it nonché sul sito
http://afam.miur.it e sul sito dell'istituzione.
4. Il termine per le eventuali impugnative decorre dalla data di
pubblicazione delle graduatorie definitive nel sito internet del
Ministero.
Art. 11
Utilizzazione della graduatoria
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie di cui al presente decreto sono utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico vacanti e/o disponibili, in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento approvate con decreto direttoriale 16 ottobre 2001 e alle graduatorie nazionali costituite in attuazione dell'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.
Art. 12
Ricorsi
1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60
giorni.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. L'amministrazione, nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali
forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per
l'espletamento della presente procedura.
Art. 14
Norme finali
1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte
integrante dello stesso. Il presente decreto è pubblicato sito
internet del ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
IL MINISTRO
F.to Stefania Giannini